certificazioni

Attestato prestazione energetica (APE)

L' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di una abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici ed è obbligatorio per la vendita o l'affitto di un immobile.

La validità di un APE è, nella maggior parte dei casi, 10 anni. Per conservarne la validità bisogna garantire i controlli della caldaia previsti dalla legge. Il sopralluogo nell’immobile è obbligatorio.

L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

L'APE standard e l'APE convenzionale Superbonus 110

Con la nuova agevolazione Superbonus che permette di efficientare condomini e appartamenti con una detrazione pari al 110%, è stato definito un nuovo tipo di certificazione energetica, il cosiddetto APE convenzionale, diverso rispetto all’APE che di solito si usa per locazione o per compravendita.

L’APE convenzionale rispetto ad un APE standard si differenzia per questi aspetti:

  • È un APE legato unicamente alla pratica Superbonus 110 e non può essere utilizzato per altri scopi
  • È di tutto l’edificio, inteso come somma degli APE di tutti gli appartamenti a differenza di quello standard che solitamente è per un'unica unità immobiliare
  • È della singola unità immobiliare nel caso di appartamento che rientra nella definizione di funzionalmente indipendente e con almeno un accesso autonomo (Art. 119 DL Rilancio)
  • Non deve essere presentato alla Regione ma ha il solo scopo di valutare il salto delle due classi. Viene infatti allegato all’Asseverazione del tecnico in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio
  • Per valutare il salto delle due classi energetiche l’APE convenzionale viene fatto per la situazione ANTE e POST intervento migliorativo

Differenza tra APE (Attestato di Prestazione Energetica) e

AQE (Attestato di Qualificazione Energetica)

Una prima importante differenza sta nel soggetto che redige il documento: L' AQE può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che ha già avuto un ruolo nei lavori dell'immobile. Viene rilasciato dal costruttore e consegnato al comune insieme alle documentazioni per il rilascio della dichiarazione di fine lavori. L' APE invece va redatto da un Certificatore Abilitato ed indipendente

Seconda differenza sta nel fatto che nell' AQE non è specificata la classe energetica dell'edifico. E' un documento che secondo il D.lgs 311/06 doveva sostituire temporaneamente l' APE, in attesa che le regioni emettessero i decreti attuativi specifici

In generale oggi l' AQE è un documento meno utilizzato del passato, viene richiesto solamente in fase di "fine lavori" dal direttore dei lavori. Contattateci per maggiori informazioni

LEGGE 10 /91 EX - obbligo e costi relazione energetica 2021

Decreto interministeriale del 25 giugno 2015

La relazione energetica, detta ex Legge 10 del 1991, è un elaborato richiesto in caso di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamenti volumetrici e sostituzione impianti di climatizzazione (caldaia, pompa di calore etc.).

La relazione energetica è un elaborato sottoscritto dal progettista. Possono redigerlo gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti edili abilitati. Il documento, previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., è comunemente conosciuto con il nome di “ex Legge 10”, in quanto, è stato introdotto dalla Legge 10 del 1991.

Al suo interno, vengono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti. Vengono indicate le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Si conclude con l'attestazione e le verifiche del rispetto delle prescrizioni.

Quindi, il documento fornisce informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti dalle fonti rinnovabili.

Occorre conservarne una copia in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni ed esibirla in caso di ispezione. Dopodiché, ti consiglio di conservarne una copia cartacea e una digitale.

Al termine dei lavori, il direttore lavori dovrà dichiarare la conformità delle opere con le indicazioni contenute all'interno della relazione.

Quando è obbligatoria la Relazione Energetica, ex legge 10?

La relazione tecnica energetica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono la costruzione o l'intervento sul sistema involucro-impianto.

Per semplificare, nel momento in cui interverrai su strutture che incidono sui consumi della tua casa, dovrai far redigere la "legge 10". Ovviamente, più strutture coinvolgerai, più saranno restrittive le prescrizioni da verificare. Ad esempio, se intervieni sul solo impianto di riscaldamento dovrai verificare meno elementi che nel caso in cui tu costruisca un intero edificio. Inoltre, la verifica riguarderà il solo l'impianto e non interesserà le pareti.

La normativa prevede 4 livelli di verifiche a seconda della consistenza degli interventi.

Per comprendere al meglio le casistiche seguenti, occorre definire il concetto di superficie disperdente complessiva dell'edificio: "superficie lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti (vespaio), i tetti e le coperture. La superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono."

Facciamo un esempio: pensiamo ad un condominio di 7 piani. L'intervento previsto consta del rifacimento e quindi dell'isolamento del solo vespaio al piano terra. Per superficie disperdente complessiva dell'edificio si intende la somma della superficie del vespaio, delle facciate dell'intero condominio e della copertura. La superficie del vespaio rispetto all'intera superficie disperdente rappresenterà una percentuale del totale. A seconda di questa percentuale, dovremmo rispettare prescrizioni più o meno stringenti.

Analisi dei consumi di un immobile:

audit o diagnosi energetica

Con diagnosi energetica si intendono tutte le indagini che vengono effettuate su un immobile per valutare dove e come l'energia viene consumata. L'analisi, chiamata anche audit energetico, valuta con precisione la quantità e la qualità dell'energia utilizzata per diverse finalità come riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed utilizzo di elettrodomestici.

L'APE standard e l'APE convenzionale Superbonus 110

La diagnosi rappresenta la prima fase di una riqualificazione o ristrutturazione energetica perchè senza una conoscenza attenta delle caratteristiche del fabbricato non è possibile proporre soluzioni efficaci di miglioramento. È molto importante la competenza del tecnico che deve effettuare la diagnosi, poichè, da lui dipende la corretta ristrutturazione energetica e la valutazione del più probabile ritorno economico degli interventi.

In generale quando si intraprende una valutazione energetica dello stato di un immobile andrebbero valutati anche altri aspetti quali il degrado della struttura, delle murature e delle finiture, lo stato di manutenzione degli impianti, la documentazione amministrativa, etc. L'insieme di queste indagini viene chiamata "Due diligence immobiliare".

 

Gli obiettivi

I principali obiettivi di una diagnosi energetica sono:

  • Valutare i consumi dell'immobile
  • Definire gli interventi di riqualificazione energetica valutando le convenienze economiche ed i "ritorni dell'investimento"
  • Analizzare ed ottimizzare le spese di gestione dell'immobile

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